Art. 2. Il vino "Bianco di Pitigliano" deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione di vitigni e nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Trebbiano Toscano 50-80%; Greco, Malvasia bianca toscana e Verdello, da soli o congiuntamente non oltre il 20%; Grechetto, Chardonnay, Sauvignon (bianco), Pinot bianco e Riesling, Italico (bianco) da soli nei limiti del 15%, congiuntamente non oltre il 30%. E' ammessa la presenza di vitigni complementari a bacca bianca fra quelli raccomandati ed autorizzati fino ad un massimo del 10%. L'adeguamento della composizione ampelografica su base aziendale dei vigneti iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata Bianco di Pitigliano dovra' essere effettuata entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione.