(all. 2 - art. 1)
                               Art. 2.
   Il  vino  "Bianco  di  Pitigliano"  deve  essere  ottenuto  da uve
provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la composizione
di vitigni e nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
    Trebbiano Toscano 50-80%;
    Greco,   Malvasia   bianca   toscana   e   Verdello,  da  soli  o
congiuntamente non oltre il 20%;
    Grechetto,   Chardonnay,   Sauvignon  (bianco),  Pinot  bianco  e
Riesling, Italico (bianco) da soli nei limiti del 15%, congiuntamente
non oltre il 30%.
   E' ammessa la presenza di vitigni complementari a bacca bianca fra
quelli raccomandati ed autorizzati fino ad un massimo del 10%.
   L'adeguamento  della  composizione ampelografica su base aziendale
dei vigneti iscritti all'albo  dei  vigneti  della  denominazione  di
origine  controllata  Bianco  di  Pitigliano dovra' essere effettuata
entro  tre  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
disciplinare di produzione.