(all. 3 - art. 1)
                               Art. 3.
   Le  uve  destinate  alla produzione della denominazione di origine
controllata "Bianco di Pitigliano" devono essere prodotte nella zona,
appresso descritta, in provincia di Grosseto comprendente:
    gli interi territori dei comuni di Pitigliano e Sorano;
    il  territorio comunale di Scansano, con l'esclusione della parte
occidentale  compresa  tra  il  confine  del   predetto   comune   in
corrispondenza  del  torrente  Transubbie,  del  torrente Maiano e la
dividente che ha origine a sud nel punto in  cui  la  strada  statale
monte  Amiata attraversa il confine comunale di Scansano (quota 374),
la segue per breve tratto fino a quota 377,  per  poi  percorrere  la
strada vicinale dei Gaggioli fino ad innestarsi con la strada statale
Scansanese,  che  segue  fino  alle  case  Brocchi;  segue,   quindi,
interamente  la  strada  provinciale Pancalo-Polveraia; si identifica
poi con la strada comunale PolveraiaPian d'Ornetta, fino a collegarsi
con il confine comunale nord di Scansano;
    il territorio comunale di Manciano, con l'esclusione dell'estrema
parte  occidentale  dello  stesso,  delimitata  a  nord  dal  confine
comunale in corrispondenza del fiume Albegna; ad ovest ed a sud dallo
stesso limite di comune; ad est dalla dividente che ha origine a  sud
dal  punto  in  cui la strada di bonifica n. 28 attraversa il confine
comunale  di  Manciano  (quota  57);  segue  detta  strada  fino   ad
innestarsi, in localita' Sgrillozzo, con la strada statale n. 74, che
percorre fino alla curva di case Poggio Lepraio ( quota 39); prosegue
poi  con la strada di bonifica n. 19, che passa per Casalnuovo e case
Pinzuti ed, infine, con la strada di bonifica  n.  17,  passante  per
case  del  Lasco,  fino  al  punto  in  cui interseca a nord il fiume
Albegna.