(all. 4 - art. 1)
                               Art. 4.
   Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione del vino  "Bianco  di  Pitigliano"  devono  essere  quelle
tradizionali  della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al
vino derivato le specifiche caratteristiche.
   Sono, pertanto, da considerare idonei i vigneti ubicati su terreni
prevalentemente  tufacei,  di  origine   vulcanica,   con   giacitura
piuttosto  varia  rappresentata  da altopiani declivi, intercalati da
colline e vallette con costoni piu' o meno ripidi.
   Per  la  coltivazione  dei vigneti sono esclusi i fondo valle ed i
terreni pianeggianti ed umidi.
   II  sistema  di  impianto,  le  forme di allevamento e di potatura
devono  essere  quelli  generalmente  usati,  comunque  atti  a   non
modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.
   E' esclusa ogni pratica di forzatura.
   La  resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Bianco
di Pitigliano" non deve essere superiore a q.li  125  per  ettaro  di
vigneto  in  coltura  specializzata  e  q.li 25 per ettaro in coltura
promiscua.
   A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata attraverso una  accurata  cernita  delle  uve
purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
   La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.
   La  regione Toscana con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria  interessate,  ogni  anno  prima  della  vendemmia  puo'
stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore
a  quello  fissato  dal  presente  disciplinare,  dandone   immediata
comunicazione  al  Ministero  dell'agricoltura  e delle foreste ed al
comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di  origine  dei
vini.