Art. 4. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Bianco di Pitigliano" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono, pertanto, da considerare idonei i vigneti ubicati su terreni prevalentemente tufacei, di origine vulcanica, con giacitura piuttosto varia rappresentata da altopiani declivi, intercalati da colline e vallette con costoni piu' o meno ripidi. Per la coltivazione dei vigneti sono esclusi i fondo valle ed i terreni pianeggianti ed umidi. II sistema di impianto, le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. E' esclusa ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Bianco di Pitigliano" non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e q.li 25 per ettaro in coltura promiscua. A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovra' essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purche' la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. La regione Toscana con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia puo' stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.