(all. 5 - art. 1)
                               Art. 5.
   Le   operazioni   di   vinificazione   devono   essere  effettuate
nell'ambito del territorio dei comuni di Pitigliano,  di  Sorano,  di
Manciano  e  di  Scansano. Le uve destinate alla vinificazione devono
assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico  naturale  totale
minimo  di  10,50.  La  vinificazione del "Bianco di Pitigliano" deve
essere eseguita in bianco.
   Le  uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di
9,5› possono essere unicamente destinate alla produzione  del  Bianco
di Pitigliano Spumante.
   In  tal  caso  debbono  essere  oggetto  di  specifica denuncia di
produzione presso la competente camera di commercio. Le operazioni di
spumantizzazione debbono essere effettuate nell'ambito del territorio
della regione Toscana.
   L'eventuale   arricchimento   deve   essere   eseguito  con  mosto
concentrato  derivato  da  uve  prodotte  nella  zona  di  produzione
delimitata   dal   precedente  art.  2,  e/o  con  mosti  concentrati
rettificati provenienti anche da altre zone.