Art. 5. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio dei comuni di Pitigliano, di Sorano, di Manciano e di Scansano. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale totale minimo di 10,50. La vinificazione del "Bianco di Pitigliano" deve essere eseguita in bianco. Le uve aventi un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 9,5 possono essere unicamente destinate alla produzione del Bianco di Pitigliano Spumante. In tal caso debbono essere oggetto di specifica denuncia di produzione presso la competente camera di commercio. Le operazioni di spumantizzazione debbono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Toscana. L'eventuale arricchimento deve essere eseguito con mosto concentrato derivato da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal precedente art. 2, e/o con mosti concentrati rettificati provenienti anche da altre zone.