Art. 6. Il vino "Bianco di Pitigliano" all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino con riflessi verdolini; odore: delicato; sapore: asciutto, vivace, neutro, con fondo leggermente amarognolo, di medio corpo, morbido; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11; acidita' totale: non inferiore a 5,5 g/1; estratto secco netto: minimo 16,0 g/1. Il vino bianco di Pitigliano spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: paglierino con riflessi verdolini; odore: delicato; sapore: asciutto, acidulo, con fondo leggermente amarognolo; spuma: fine e persistente; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50; acidita' totale: 6,5%. E' facolta' del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco.