(all. 6 - art. 1)
                               Art. 6.
   Il   vino  "Bianco  di  Pitigliano"  all'atto  dell'immissione  al
consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: paglierino con riflessi verdolini;
    odore: delicato;
    sapore:   asciutto,   vivace,   neutro,   con  fondo  leggermente
amarognolo, di medio corpo, morbido;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11;
    acidita' totale: non inferiore a 5,5 g/1;
    estratto secco netto: minimo 16,0 g/1.
   Il  vino bianco di Pitigliano spumante all'atto dell'immissione al
consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
    colore: paglierino con riflessi verdolini;
    odore: delicato;
    sapore: asciutto, acidulo, con fondo leggermente amarognolo;
    spuma: fine e persistente;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50;
    acidita' totale: 6,5%.
   E'  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco.