(all. 8 - art. 1)
                               Art. 8.
   Alla  denominazione  di origine controllata "Bianco di Pitigliano"
e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione  non  espressamente
prevista   dal  presente  disciplinare  di  produzione;  e'  tuttavia
consentito l'uso di indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,
ragioni sociali, marchi non aventi significato laudativo e non idonei
a trarre in inganno l'acquirente.
   Sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  contenenti vino "Bianco di
Pitigliano" puo' figurare l'indicazione  dell'annata  di  produzione,
purche'  veritiera  e  documentata,  tale  indicazione  e',  tuttavia
obbligatoria per la tipologia "Superiore".