IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve; Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilita' di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio; Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977, contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 2 novembre 1978, contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977; Visto il proprio decreto 5 agosto 1982, contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica; Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983, contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica; Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica "Tramonti" per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive; Visto il parere espresso dalla regione Campania; Visto il proprio parere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1989; Ritenuta l'opportunita', in relazione alla realta' ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica "Tramonti" per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta l'indicazione geografica dei vini "Tramonti". La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini di cui al precedente comma si identifica con il territorio amministrativo del comune di Tramonti in provincia di Salerno.