Art. 2.
  I  buoni  del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono
costituiti  da  titoli  al  portatore  nei  tagli  da  L.  5.000.000,
10.000.000,  50.000.000,  100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di
capitale nominale.
  In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per
il tramite della Direzione generale del debito  pubblico  di  cui  al
successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche
per importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine
di  consentire  l'eventuale  tramutamento al portatore di tali titoli
nominativi, e' previsto l'allestimento di  titoli  al  portatore  nei
tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.
  Sui  nuovi  buoni  al  portatore  e' ammessa la riunione a semplice
richiesta dell'esibitore; e' parimenti ammessa la divisione in titoli
di  taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati
per il tramutamento al nome.
  Analogamente,  i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi
diritto, essere divisi in altri titoli nominativi  e,  se  non  siano
gravati  da  vincoli  differenti, potranno essere riuniti al nome del
medesimo ente.
  I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con
successivo decreto.
  I  segni  caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati
nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 15 dicembre 1986.