Art. 4. L'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, quantificato in L. 29.600.000, e' posto a carico del Fondo per la protezione civile, nel quale risultera' contemporaneamente impegnata la restante somma di L. 2.790.400.000 fino all'esito dell'istruttoria di cui al precedente art. 3. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 15 settembre 1989 Il Ministro: LATTANZIO