Art. 4.
  L'onere   derivante   dall'attuazione   della  presente  ordinanza,
quantificato in L. 29.600.000, e' posto a carico  del  Fondo  per  la
protezione  civile, nel quale risultera' contemporaneamente impegnata
la restante somma di L. 2.790.400.000 fino all'esito dell'istruttoria
di cui al precedente art. 3.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 15 settembre 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO