Art. 4.
  Ai componenti della commissione di cui all'art. 1 viene corrisposto
un compenso  forfettario  pari  a  otto  ore  giornaliere  di  lavoro
straordinario,  oltre  al  trattamento  di  missione  previsto  dalla
vigente normativa ai sensi della legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  e
successive modificazioni.
  Il  relativo onere, quantificato presuntivamente in lire 7 milioni,
e' posto a carico del fondo per la protezione civile, con imputazione
sullo  stanziamento  di  cui all'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre
1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10  febbraio
1989, n. 45.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 13 settembre 1989
                                    Il Ministro per il coordinamento
                                         della protezione civile
                                                LATTANZIO
Il Ministro dell'ambiente
        RUFFOLO