Art. 4. Ai componenti della commissione di cui all'art. 1 viene corrisposto un compenso forfettario pari a otto ore giornaliere di lavoro straordinario, oltre al trattamento di missione previsto dalla vigente normativa ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Il relativo onere, quantificato presuntivamente in lire 7 milioni, e' posto a carico del fondo per la protezione civile, con imputazione sullo stanziamento di cui all'art. 2 del decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 45. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 13 settembre 1989 Il Ministro per il coordinamento della protezione civile LATTANZIO Il Ministro dell'ambiente RUFFOLO