Art. 2.
  E'  autorizzata  la  stampa  del  modello  di  cui  all'art.  1  da
utilizzare  per  la compilazione meccanografica. Il modello di cui al
comma  precedente va riprodotto su stampati meccanografici a striscia
continua   di  formato  a  pagina  singola  oppure  a  pagina  doppia
ripiegabile.  Le  facciate  di  ogni  modello  devono essere tra loro
solidali  e  lungo  i  lembi di separazione di ciascuna facciata deve
essere stampata l'avvertenza: "Attenzione da non staccare". Sul bordo
del  modello stesso deve essere stampata la dicitura: "All'atto della
presentazione  gli  esemplari  del  modello  devono essere separati e
privati delle bande laterali di trascinamento".
  Il  modello  di  cui  al  primo  comma  deve presentare le seguenti
caratteristiche:
   stampa  realizzata  con  gli stessi colori del modello predisposto
dall'Istituto   Poligrafico   e   Zecca  dello  Stato  oppure  stampa
monocromatica utilizzando il colore verde;
   conformita'  di  struttura e sequenza con il modello approvato con
il presente decreto anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e
l'intestazione dei dati richiesti;
   dimensioni  identiche  a  quelle  del  modello edito dall'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  esclusi gli spazi occupati dalle
bande  laterali di trascinamento. Le dimensioni possono variare entro
i seguenti limiti:
     a) per il formato a pagina singola:
     larghezza minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
     altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5;
     b) per il formato a pagina doppia ripiegabile:
     larghezza minima cm 35 - massima cm 42;
     altezza minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
  Il  modello  meccanografico  composto  a pagina doppia ripiegabile,
ferme  restando  le  dimensioni  indicate  nel comma precedente, deve
rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:
   nella prima pagina doppia: quarta facciata - prima facciata;
   nella seconda pagina doppia: seconda facciata - terza facciata.
  Sul  frontespizio  del  modello  predisposto  ai  sensi  dei  commi
precedenti  devono  essere  stampati  gli estremi del soggetto che ne
cura la stampa e quelli del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 27 settembre 1989
                                                 Il Ministro: FORMICA