Art. 2.
  1.  L'affitto  a  privati  in  uso  esclusivo  di  circuiti diretti
internazionali di telecomunicazione a regime extraeuropeo e' ammesso,
di  norma,  a  carattere  permanente  per  un periodo non inferiore a
trenta giorni e con  caratteristiche  di  continuita'  per  tutte  le
ventiquattro  ore della giornata. Compatibilmente con le esigenze del
pubblico servizio sulla rete a commutazione e con  la  disponibilita'
dei  mezzi,  puo'  essere  consentito  l'uso  dei suddetti circuiti a
carattere temporaneo per periodi inferiori  a  trenta  giorni  e  con
caratteristiche  di  continuita'  per tutte le ventiquattro ore della
giornata, con le modalita' ed i canoni di cui agli articoli 3, 4 e 5.