Art. 2. 1. L'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti diretti internazionali di telecomunicazione a regime extraeuropeo e' ammesso, di norma, a carattere permanente per un periodo non inferiore a trenta giorni e con caratteristiche di continuita' per tutte le ventiquattro ore della giornata. Compatibilmente con le esigenze del pubblico servizio sulla rete a commutazione e con la disponibilita' dei mezzi, puo' essere consentito l'uso dei suddetti circuiti a carattere temporaneo per periodi inferiori a trenta giorni e con caratteristiche di continuita' per tutte le ventiquattro ore della giornata, con le modalita' ed i canoni di cui agli articoli 3, 4 e 5.