Art. 5.
  1.  In  caso  di  affitto  a  privati  in uso esclusivo a carattere
permanente di circuiti internazionali di telecomunicazione  a  regime
extraeuropeo   per   periodi   inferiori   a   trenta  giorni  e  con
caratteristiche di continuita' nelle ventiquattro ore della giornata,
i canoni di cui agli articoli 3 e 4 sono stabiliti nel modo seguente:
    a) per il primo giorno di locazione: il 20% del canone mensile;
    b) per ciascuno degli ulteriori giorni: 1/30 del canone mensile;
    c)  la  somma  dei  canoni, di cui alle lettere a) e b), non deve
essere, comunque, superiore all'ammontare del canone mensile.