Art. 5. 1. In caso di affitto a privati in uso esclusivo a carattere permanente di circuiti internazionali di telecomunicazione a regime extraeuropeo per periodi inferiori a trenta giorni e con caratteristiche di continuita' nelle ventiquattro ore della giornata, i canoni di cui agli articoli 3 e 4 sono stabiliti nel modo seguente: a) per il primo giorno di locazione: il 20% del canone mensile; b) per ciascuno degli ulteriori giorni: 1/30 del canone mensile; c) la somma dei canoni, di cui alle lettere a) e b), non deve essere, comunque, superiore all'ammontare del canone mensile.