Art. 9. 1. In caso di interruzioni di circuiti non dipendenti da cause imputabili al locatario, il rimborso dei ratei di canone e' dovuto, su richiesta dell'utente, nelle misure e secondo le modalita' seguenti: a) per affitto a privati a carattere permanente, sempre che le interruzioni siano di durata pari o superiore a 60 minuti consecutivi: 1) 1/30 del canone mensile per ogni interruzione di 24 ore; 2) 1/720 del canone mensile per ogni ora di interruzione o frazione di almeno 30 minuti primi, per le interruzioni inferiori a 24 ore; b) per l'affitto a privati a carattere temporaneo, in rapporto ad ogni ora di interruzione o frazioni di almeno 30 minuti primi di interruzione: una quota proporzionale ai canoni applicati; c) per l'affitto a privati a carattere parziale, in rapporto al tempo complessivo di interruzione: una quota proporzionale ai canoni applicati.