Art. 9.
  1.  In  caso  di  interruzioni  di circuiti non dipendenti da cause
imputabili al locatario, il rimborso dei ratei di canone  e'  dovuto,
su  richiesta  dell'utente,  nelle  misure  e  secondo  le  modalita'
seguenti:
    a)  per  affitto  a privati a carattere permanente, sempre che le
interruzioni  siano  di  durata  pari  o  superiore   a   60   minuti
consecutivi:
    1) 1/30 del canone mensile per ogni interruzione di 24 ore;
    2)  1/720  del  canone  mensile  per  ogni  ora di interruzione o
frazione di almeno 30 minuti primi, per le interruzioni  inferiori  a
24 ore;
    b) per l'affitto a privati a carattere temporaneo, in rapporto ad
ogni ora di interruzione o frazioni di  almeno  30  minuti  primi  di
interruzione: una quota proporzionale ai canoni applicati;
    c)  per  l'affitto a privati a carattere parziale, in rapporto al
tempo complessivo di interruzione: una quota proporzionale ai  canoni
applicati.