Art. 2.
  A  norma  dell'art.  234  del  testo  unico  delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie  professionali  approvato  con  decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  modificato  dall'art.  3  della
legge  10  maggio 1982, n. 251, e dall'art. 2 della legge 16 febbraio
1977, n.  37,  l'indennita'  giornaliera  per  inabilita'  temporanea
assoluta  in relazione ai casi di infortunio avvenuti e alle malattie
professionali manifestatesi entro il 31 dicembre  1976,  e'  fissata,
per  i  lavoratori di eta' superiore a sedici anni nella misura di L.
38.350 e per i lavoratori di eta' non superiore a sedici  anni  nella
misura di L. 21.780.
  Quando  la  durata  dell'inabilita'  si  prolunghi  oltre i novanta
giorni, anche non continuativi, le predette misure  sono  elevate,  a
decorrere  dal novantunesimo giorno, rispettivamente a L. 49.130 ed a
L. 28.600.