Art. 2. A norma dell'art. 234 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, modificato dall'art. 3 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 2 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, l'indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta in relazione ai casi di infortunio avvenuti e alle malattie professionali manifestatesi entro il 31 dicembre 1976, e' fissata, per i lavoratori di eta' superiore a sedici anni nella misura di L. 38.350 e per i lavoratori di eta' non superiore a sedici anni nella misura di L. 21.780. Quando la durata dell'inabilita' si prolunghi oltre i novanta giorni, anche non continuativi, le predette misure sono elevate, a decorrere dal novantunesimo giorno, rispettivamente a L. 49.130 ed a L. 28.600.