Art. 3. A norma dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, l'assegno per l'assistenza personale continuativa e' fissato, per il biennio 1 luglio 1989-30 giugno 1991, nella misura di L. 421.000 mensili.