Art. 3.
  A  norma  dell'art. 218 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1965, n. 1124, nel testo sostituito dall'art. 6 della legge
10   maggio  1982,  n.  251,  l'assegno  per  l'assistenza  personale
continuativa e' fissato, per il  biennio  1›  luglio  1989-30  giugno
1991, nella misura di L. 421.000 mensili.