ART. 2
La  misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D P.R. 28
gennaio 1988, n. 43, e' stabilita nel modo seguente:
a)  commissione  per  la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per
cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo
di lire 120.000;
b)  compenso  per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i
pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di  mora:  1,00
per  cento  delle  somme  riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un
massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo;
c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle
somme riscosse. Qualora  il  pagamento  sia  effettuato  nei  termini
previsti  dall'avviso  di  mora,  il compenso percentuale ed i limiti
minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di  quello
stabilito ai sensi della precedente lettera b).
Il  presente  decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D P.R. n. 43
del 1988.
Roma, addi' 16 ottobre 1989
                                                 Il Ministro: FORMICA