ART. 2 La misura dei relativi compensi, ai sensi dell'art. 61 del D P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e' stabilita nel modo seguente: a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti: 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di lire 12.000 ed un massimo di lire 120.000; b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora: 1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 5.000 ed un massimo di lire 300.000 per ciascun articolo di ruolo; c) compenso per le somme riscosse coattivamente: 3,65 per cento delle somme riscosse. Qualora il pagamento sia effettuato nei termini previsti dall'avviso di mora, il compenso percentuale ed i limiti minimo e massimo sono determinati in misura pari al doppio di quello stabilito ai sensi della precedente lettera b). Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D P.R. n. 43 del 1988. Roma, addi' 16 ottobre 1989 Il Ministro: FORMICA