Art. 2. Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 25 gennaio 1989 continuano ad applicarsi fino alla data del 30 aprile 1990.
Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 1985 si veda nelle note alle premesse. - Il testo dell'art. 2 del D.M. 25 gennaio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 30 gennaio 1989, e' il seguente: "Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio 1985 ed all'art. 2 del decreto ministeriale 8 novembre 1988 continuano ad applicarsi fino alla data del 31 ottobre 1989".