Art. 2.
  Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto ministeriale 4 luglio
1985  ed  all'art.  2  del  decreto  ministeriale  25  gennaio   1989
continuano ad applicarsi fino alla data del 30 aprile 1990.
 
          Note all'art. 2:
             -  Per  il  testo  dell'art. 9 del D.M. 4 luglio 1985 si
          veda nelle note alle premesse.
             -  Il  testo  dell'art.  2  del  D.M.  25  gennaio 1989,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale  -  n.
          24 del 30 gennaio 1989, e' il seguente:
             "Art. 2. - Le disposizioni di cui all'art. 9 del decreto
          ministeriale 4  luglio  1985  ed  all'art.  2  del  decreto
          ministeriale  8 novembre 1988 continuano ad applicarsi fino
          alla data del 31 ottobre 1989".