Art. 2.
                             Terminologia
  1.  Per acqua potabile si intende l'acqua distribuita da acquedotti
pubblici, consortili e privati, riconosciuta idonea al consumo  umano
dalle  competenti autorita' ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
  2.  Gli  addolcitori  a  scambio ionico sono quelle apparecchiature
atte a sostituire gli ioni costituenti la durezza dell'acqua con ioni
di  sodio,  allo  scopo  di  diminuire  o  eliminare la formazione di
depositi calcarei consentendo un risparmio energetico e la  riduzione
nell'impiego di detersivi.
  3.  I  dosatori  di  reagenti  chimici  sono quelle apparecchiature
utilizzate per l'aggiunta di prodotti consentiti  dalla  legislazione
sulle   acque   potabili  in  quantita'  proporzionale  alla  portata
dell'acqua,  allo  scopo  di   proteggere   gli   impianti   evitando
incrostazioni,  corrosioni  e  depositi  ovvero  per  trattamenti  di
postclorazione.
  4.  Gli osmotizzatori sono quelle apparecchiature che operano sulla
base  del  principio  dell'osmosi  inversa,   ovvero   del   processo
chimico-fisico  di permeazione attraverso una membrana semipermeabile
allo scopo di ridurre il tenore salino dell'acqua.
  5. I filtri meccanici sono quelle apparecchiature atte a trattenere
mediante barriere di tipo fisico le particelle sospese nell'acqua.
  6. I filtri a carbone attivo sono quelle apparecchiature contenenti
carboni di tipo vegetale o minerale, dotati  di  effetto  adsorbente,
generalmente  proposti  come  rimedio per eliminare sgradevoli sapori
connessi con il trattamento dell'acqua con cloro o  suoi  derivati  o
come rimedio per eliminare alcuni microinquinanti chimici.
  7.  I  sistemi  fisici  sono  quelle  apparecchiature  che  vengono
proposte per limitare o impedire la  formazione  di  incrostazioni  e
corrosioni  mediante  azioni  di  tipo fisico di qualsivoglia genere:
elettrico, elettronico e magnetico.
                                Capo 2
                   CONDIZIONI DI CARATTERE GENERALE
  1.  Nessuna  delle  apparecchiature destinate alla correzione delle
caratteristiche  chimiche,  fisiche  o  microbiologiche  delle  acque
potra'  essere  propagandata  o  venduta  sotto  la  voce generica di
"depuratore  d'acqua"  ma  solo  con  la  precisa  indicazione  della
specifica azione svolta (es. addolcitore).
  Sui   fogli   illustrativi   delle   apparecchiature   deve  essere
chiaramente indicata  a  cura  del  produttore  la  conformita'  alle
presenti   istruzioni  mediante  la  frase  "apparecchiatura  ad  uso
domestico per il trattamento di acque potabili".
  2.  Le  apparecchiature  destinate  al  trattamento  dell'acqua non
sottostanno alle presenti istruzioni qualora destinate  ad  esclusivo
servizio di impianti tecnologici ed elettrodomestici ovvero quando da
esse si diparta una rete indipendente da quella  che  alimenta  l'uso
potabile.
  In  questo  caso  deve  essere  presente un dispositivo in grado di
assicurare il non ritorno dell'acqua trattata nella rete potabile.
  3.  Non  sono  ammesse  apparecchiature  fisse  o  portatili per il
trattamento   domestico    dell'acqua    quando    siano    destinate
all'applicazione al singolo rubinetto o punto d'uso.
  4. Per la tutela della salute degli utenti sono ammesse solo quelle
apparecchiature che rispettino le condizioni  di  carattere  generale
elencate  nel  seguito  e  quelle  di  carattere  speciale  di cui al
successivo capo 3.
  Dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
   ammissibilita' dei soli trattamenti che consentano di rispettare i
limiti previsti per i parametri riportati nell'allegato I del decreto
del  Presidente  della  Repubblica n. 236/1988; ed in particolare per
quanto riguarda l'addolcimento di quanto indicato nella tabella F;
   ubicazione delle apparecchiature in locale igienicamente idoneo;
   rispondenza alla normativa vigente dei materiali utilizzati per la
costruzione dell'apparecchiatura destinata al contatto con l'acqua;
   presenza  di un contatore a monte delle apparecchiature nonche' di
punti di prelievo per analisi prima  e  dopo  le  apparecchiature  di
trattamento;
   presenza  di  un  sistema di by-pass automatico o di un sistema di
by-pass manuale;
   presenza  di  un dispositivo in grado di assicurare il non ritorno
dell'acqua;
   presenza  di  un documento tecnico dal quale risultino chiaramente
la   descrizione   dell'apparecchiatura,   i   principi    del    suo
funzionamento, gli allacciamenti, le saracinesche di intercettazione,
i rubinetti di presa, i punti  di  scarico  ed  ogni  altro  elemento
attinente la funzionalita' dell'apparecchiatura stessa;
   disponibilita' di un manuale di manutenzione con chiare istruzioni
per l'uso; su tale manuale dovra' essere  dichiarata  la  conformita'
dell'apparecchiatura alle presenti istruzioni;
   installazione   dell'apparecchiatura   da   parte   di   personale
qualificato secondo le regole dell'arte;
   collaudo  da  parte dell'installatore e certificazione di corretto
montaggio, secondo le istruzioni del costruttore;
   notifica  dell'installazione  dell'impianto  alla unita' sanitaria
locale di competenza.
                                Capo 3
                   CONDIZIONI DI CARATTERE SPECIALE
1. Addolcitori a scambio ionico.
  Per   detti  addolcitori  debbono  venire  osservate  le  ulteriori
seguenti condizioni:
   le  apparecchiature  devono essere dotate di un dispositivo per la
rigenerazione automatica, che  deve  venire  effettuata  almeno  ogni
quattro giorni;
   le  apparecchiature  devono essere dotate di un sistema automatico
di  autodisinfezione  durante  la  rigenerazione.   In   difetto   le
apparecchiature   devono  essere  dotate  di  un  idoneo  sistema  di
post-disinfezione continua;
   le   apparecchiature   devono  essere  dotate  di  un  sistema  di
miscelazione dell'acqua originaria con quella deionizzata al fine  di
mantenere   la   durezza   ai   punti  d'uso  nell'ambito  di  quanto
raccomandato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988,
ed il contenuto in sodioioni non eccedente complessivamente il limite
di 150 mg/l come Na;
   le  resine  e gli altri scambiatori di ioni devono rispondere alle
prescrizioni previste per i tipi utilizzati nel campo alimentare.
2. Dosatori di reagenti chimici.
  Per  i  dosatori  di  reagenti  chimici  devono essere osservate le
ulteriori seguenti condizioni:
   il dosaggio dei reagenti chimici deve risultare proporzionale alla
portata da trattare in qualsiasi condizione di esercizio;
   i reagenti devono rispondere alle prescrizioni di purezza previste
per l'utilizzazione in campo alimentare o nel trattamento delle acque
potabili;
   le confezioni dei prodotti impiegati devono riportare in etichetta
la composizione quali-quantitativa, nonche' il campo di  impiego  del
prodotto;
   le  concentrazioni  nell'acqua  in  uscita  dall'impianto dei vari
cationi ed anioni  aggiunti  non  devono  superare  i  valori  limite
previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 236/1988.
3. Osmotizzatori.
  Per gli osmotizzatori devono essere osservate le ulteriori seguenti
condizioni:
   il funzionamento deve essere completamente automatizzato;
   deve  essere presente un dispositivo in grado di assicurare il non
ritorno dell'acqua anche sullo scarico;
   le  membrane  e  gli altri componenti dell'impianto a contatto con
l'acqua devono rispondere alle prescrizioni previste per i  materiali
destinati a venire in contatto con gli alimenti e le bevande;
   qualora  sia  previsto  un  serbatoio  di  raccolta  a  valle  del
trattamento,  l'impianto  deve  essere  dotato  di  un   sistema   di
disinfezione continua a base di cloro o di suoi composti;
   eventuali reagenti utilizzati nel pretrattamento devono rispondere
alle prescrizioni di purezza previste per l'utilizzazione  nel  campo
alimentare o nel trattamento delle acque potabili;
   per   il   pretrattamento   dell'acqua   di   alimentazione  degli
osmotizzatori, e' consentito l'utilizzo di filtri a carbone attivo  e
microfiltri.
4. Filtri meccanici.
  Sono  ammessi  esclusivamente filtri meccanici con rete sintetica o
metallica in grado di trattenere particelle sospese di dimensioni non
inferiori a 50 micron.
  I    filtri    meccanici    devono   essere   facilmente   lavabili
automaticamente o manualmente.
                                Capo 4
                      DIVIETI E RACCOMANDAZIONI
  Non  sono  comunque  ammesse  le  seguenti  apparecchiature  per il
trattamento domestico delle acque potabili.
Filtri a carbone attivo.
  In  considerazione  dei  rischi  di  proliferazione  batterica e di
rilascio incontrollato di microinquinanti, i filtri a carbone  attivo
non sono ammessi per il trattamento domestico delle acque potabili.
 Sistemi fisici.
  In considerazione dell'inadeguatezza della documentazione sanitaria
e dell'incertezza scientifica sull'efficacia di questi trattamenti, i
sistemi  fisici  non  sono ammessi per il trattamento domestico delle
acque potabili.
  Altre  apparecchiature  non  previste  nelle presenti istruzioni ed
utilizzate per il trattamento domestico delle acque  potabili  devono
essere  approvate,  prima  della  loro  immissione  in commercio, dal
Ministero della sanita'.
  Negli stabili di nuova costruzione o in quelli sottoposti a globale
ristrutturazione e' da perseguire la soluzione della doppia rete,  di
cui  una  destinata  ad  uso tecnologico e l'altra per l'uso potabile
alimentata con acqua non trattata.
                                Capo 5
                              CONTROLLI
  L'autorita'  sanitaria  potra'  in qualsiasi momento controllare la
rispondenza delle apparecchiature alle presenti istruzioni.
                                              Il Ministro: DE LORENZO