IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Premesso che:
   con  decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  del  7  gennaio  1986,
venne   conferita  la  qualifica  di  ente  ecclesiastico  civilmente
riconosciuto all'istituto interdiocesano  per  il  sostentamento  del
clero  delle  diocesi di Apuania e di Pontremoli e ne venne approvato
lo statuto;
   con  decreti  ministeriali in data 28 giugno 1986 e 8 luglio 1986,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del  21  luglio  1986  e  del  23
luglio  1986,  vennero  elencati i benefici capitolari, parrocchiali,
vicariali, curati o comunque  denominati,  esistenti  nelle  predette
diocesi, estintisi unitamente alle mense vescovili;
   con  decreto ministeriale in data 1› dicembre 1986, pubblicato nel
supplemento straordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  del  27  gennaio
1987,  venne  conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto alla diocesi di Pontremoli, avente  sede  in  Pontremoli
(Massa Carrara);
   con  decreto  ministeriale in data 31 gennaio 1987, pubblicato nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7  marzo  1987,
venne   conferita  la  qualifica  di  ente  ecclesiastico  civilmente
riconosciuto alla diocesi di  Massa,  avente  sede  in  Massa  (Massa
Carrara);
   con  decreto del Presidente della Repubblica in data 2 marzo 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16  giugno  1989,  dette  due
diocesi  vennero fuse con conseguente conferimento della qualifica di
ente ecclesiastico civilmente  riconosciuto  alla  diocesi  di  Massa
Carrara-Pontremoli, avente sede in Massa (Massa Carrara);
  Visto  il  provvedimento  in  data  1› luglio 1989, con il quale il
vescovo di detta diocesi  decreta  la  modifica  della  denominazione
dell'istituto  per  il  sostentamento del clero da "interdiocesano" a
"diocesano" ed approva lo statuto dell'ente;
  Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E'   conferita   la  qualifica  di  ente  ecclesiastico  civilmente
riconosciuto all'istituto diocesano per il  sostentamento  del  clero
della  diocesi  di  Massa  Carrara-Pontremoli,  avente  sede in Massa
(Massa Carrara).