(all. 22 - art. 1)
                               Art. 22.
  Sono  ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformita' con
le  disposizioni  per  l'ammissione  ai  corsi di laurea, fatto salvo
l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole
scuole, cioe' il possesso della specifica qualifica di base.
  Il   numero  massimo  degli  iscrivibili  per  ciascuna  scuola  e'
determinato dalla normativa specifica.
  Qualora  il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti
disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili,
e'  subordinato  al  superamento di un esame consistente in una prova
scritta che potra' svolgersi mediante domande  a  risposte  multiple,
integrata  eventualmente  da  un  colloquio  e  dalla valutazione, in
misura non superiore  al  30%  del  punteggio  a  disposizione  della
commissione   esaminatrice,   dei  titoli  di  studio  richiesti  per
l'ammissione. Le modalita' e  il  programma  di  tali  prove  vengono
indicate  nel  bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai
corsi i  candidati  che  in  relazione  al  numero  delle  iscrizioni
disponibili  si  siano collocati in posizione utile nella graduatoria
compilata  sulla  base  del  punteggio  complessivo   riportato.   La
commissione  per  l'esame  di  ammissione  e'  costituita  da  cinque
professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.
  L'importo  delle  tasse  e  soprattasse  dovute dagli iscritti alla
scuola e' quello previsto dalle  vigenti  disposizioni  di  legge.  I
contributi   sono   stabiliti   anno   per   anno  dal  consiglio  di
amministrazione dell'Istituto, sentito il consiglio della scuola.
  Sono  organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.
  Il  direttore  ha la responsabilita' della scuola. E' un professore
di ruolo di prima fascia, di norma della scuola. In caso di  motivato
impedimento dei professori di prima fascia la direzione e' affidata a
professori di seconda fascia.
  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio  della  scuola, di cui al
successivo undicesimo comma, convoca il consiglio della scuola  e  lo
presiede,  ha  nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni
proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.
  Il  direttore  promuove,  per la stipula attraverso il consiglio di
amministrazione ed il relativo  presidente,  le  convenzioni  per  lo
svolgimento  delle attivita' di formazione. Per la gestione dei fondi
a disposizione della scuola si applicano le  norme  dettate  per  gli
istituti dal regolamento di cui all'art. 3 del presente statuto.
  Il direttore dura in carica tre anni ed e' rieleggibile.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della scuola.
  Il  consiglio  della scuola e' composto da tutti i docenti di ruolo
della  scuola  e  dagli  eventuali  docenti  a  contratto,   da   una
rappresentanza   di  tre  studenti  eletti  secondo  quanto  previsto
dall'art. 99 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  382  e
dall'art.  8  del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e
dalle  altre  componenti  previste  dall'art.  94  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  n.  382/80.  In ogni caso al consiglio
della scuola partecipa anche una rappresentanza dei  ricercatori  che
svolgono  attivita'  nella scuola secondo quanto previsto dall'art. 8
del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.
  Il  consiglio della scuola ne conduce e coordina le attivita' con i
consigli dei dipartimenti, ove costituiti, e dei professori,  inclusi
la  designazione  dei  docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le
eventuali proposte di contratti. In prima istituzione i  docenti  che
costituiscono   il  consiglio  della  scuola  vengono  designati,  in
rapporto agli insegnamenti da attivare, dal consiglio dei professori.
  Lo  studente  e'  tenuto  a  seguire  tutti  i corsi di lezione e a
partecipare a  tutte  le  attivita'  pratiche  e  alle  esercitazioni
previste,  per  ciascun  anno  di  corso,  dal  manifesto degli studi
pubblicato annualmente dal consiglio della scuola  nel  quadro  delle
norme piu' sotto indicate.
  La  frequenza  della scuola e' obbligatoria per tutti gli iscritti.
Le modalita' di accertamento della  frequenza  sono  determinate  dal
manifesto degli studi.
  L'organizzazione  didattica della scuola avviene con le modalita' e
i limiti stabiliti dall'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  162/82;  agli  studenti  della scuola si applicano le
disposizioni di legge  e  di  regolamento  riguardanti  gli  studenti
universitari   ai  sensi  dell'art.  10  del  succitato  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 162/82.
  Il  corso  si  conclude  con  un esame di diploma consistente nella
presentazione  e  discussione  di  un  elaborato   finalizzato   alla
professionalita'  specifica predisposto sotto la guida di un docente.