(all. 26 - art. 1)
                               Art. 26.
  I  professori trasferiti dalle universita' statali o dagli istituti
superiori statali entrano in ruolo  con  l'anzianita'  maturata  alla
data  del trasferimento, quali professori di ruolo presso le medesime
universita' o istituti.
  I  professori  trasferiti  da  universita'  o da istituti superiori
liberi entrano in ruolo con il trattamento che ad essi spetterebbe se
provenissero da universita' o istituti statali.