Art. 26. I professori trasferiti dalle universita' statali o dagli istituti superiori statali entrano in ruolo con l'anzianita' maturata alla data del trasferimento, quali professori di ruolo presso le medesime universita' o istituti. I professori trasferiti da universita' o da istituti superiori liberi entrano in ruolo con il trattamento che ad essi spetterebbe se provenissero da universita' o istituti statali.