(all. 28 - art. 1)
                               Art. 28.
  I   ricercatori   collaborano   con   i  professori  nella  ricerca
scientifica; essi sono chiamati a coadiuvarli, ma non a  sostituirli,
nell'attivita' didattica.
  I  posti  di ricercatori di ruolo sono determinati dalla tabella B)
annessa al presente statuto.
  Per  quanto  non  previsto  dal  presente  statuto  si applicano ai
ricercatori di ruolo dell'Istituto  la  disciplina  giuridica  ed  il
trattamento  economico  previsti  per l'omonimo personale statale dal
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382,  e
successive modificazioni.