Art. 28. I ricercatori collaborano con i professori nella ricerca scientifica; essi sono chiamati a coadiuvarli, ma non a sostituirli, nell'attivita' didattica. I posti di ricercatori di ruolo sono determinati dalla tabella B) annessa al presente statuto. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano ai ricercatori di ruolo dell'Istituto la disciplina giuridica ed il trattamento economico previsti per l'omonimo personale statale dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.