Art. 29. I lettori di madre lingua straniera sono assunti con contratto di diritto privato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I contratti non potranno protrarsi oltre l'anno accademico per il quale sono stipulati e sono rinnovabili annualmente per non piu' di cinque anni. Ai lettori viene corrisposto un trattamento economico nella misura determinata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto su proposta del consiglio direttivo. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. L'Istituto provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.