(all. 29 - art. 1)
                               Art. 29.
  I  lettori  di madre lingua straniera sono assunti con contratto di
diritto privato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
11  luglio  1980,  n.  382.  I contratti non potranno protrarsi oltre
l'anno accademico per il quale  sono  stipulati  e  sono  rinnovabili
annualmente per non piu' di cinque anni.
  Ai  lettori viene corrisposto un trattamento economico nella misura
determinata  dal  consiglio  di  amministrazione   dell'Istituto   su
proposta  del  consiglio  direttivo.  I  contratti di cui al presente
articolo   non   danno   luogo   a   trattamento   previdenziale   ed
assistenziale.   L'Istituto   provvede  alla  copertura  assicurativa
privata contro gli infortuni.