Art. 3. L'anno accademico dell'Istituto va dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 30 novembre. La gestione finanziaria e' unica, come unico e' il relativo bilancio di previsione. Il conto consuntivo e' deliberato entro il 30 del mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario. Le modalita' della gestione finanziaria e amministrativa saranno disciplinate con autonomo regolamento.