(all. 3 - art. 1)
                               Art. 3.
  L'anno  accademico  dell'Istituto  va dal 1› novembre al 31 ottobre
dell'anno successivo. L'esercizio  finanziario  dell'Istituto  ha  la
durata di un anno e coincide con l'anno solare.
  La  gestione  finanziaria  si svolge in base al bilancio annuale di
previsione deliberato dal consiglio di amministrazione  entro  il  30
novembre.
  La  gestione  finanziaria  e'  unica,  come  unico  e'  il relativo
bilancio di previsione.
  Il  conto  consuntivo  e' deliberato entro il 30 del mese di aprile
successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
  Le  modalita'  della  gestione finanziaria e amministrativa saranno
disciplinate con autonomo regolamento.