(all. 33 - art. 1)
                               Art. 33.
  Gli  studenti possono predisporre piani di studio diversi da quelli
previsti dagli ordinamenti didattici in  vigore  purche'  nell'ambito
delle   discipline   effettivamente   insegnate   e   nel  numero  di
insegnamenti stabilito.
  I   piani  di  studio  come  innanzi  predisposti  sono  sottoposti
all'approvazione del consiglio dei professori che decide tenuto conto
delle   esigenze   di   formazione   culturale   e   di  preparazione
professionale dello studente.