Art. 33. Gli studenti possono predisporre piani di studio diversi da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore purche' nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti stabilito. I piani di studio come innanzi predisposti sono sottoposti all'approvazione del consiglio dei professori che decide tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente.