(all. 34 - art. 1)
                               Art. 34.
  Le  tasse  e  soprattasse  scolastiche  sono  fisssate nella misura
stabilita dalle disposizioni legislative vigenti per  le  universita'
statali.
  Il  consiglio  di  amministrazione puo' determinare, anno per anno,
contributi per i servizi speciali.