(all. 6 - art. 1)
                               Art. 6.
  Il  consiglio  di  amministrazione  esercita  le  funzioni  ad esso
demandate dalle norme vigenti, oltre a quelle previste  dal  presente
statuto.
  In particolare il consiglio di amministrazione:
    a)   ha  il  governo  amministrativo  e  decide  sulle  questioni
economiche e patrimoniali dell'Istituto;
    b)  delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed
il conto consuntivo dell'Istituto;
    c)  nomina  il  direttore  scegliendo tra professori universitari
ordinari e straordinari;
    d)   delibera,   su   proposta   del   consiglio  direttivo,  gli
insegnamenti complementari da attivare in  ciascun  anno  accademico,
gli  insegnamenti  ai  quali  attribuire i posti di ruolo vacanti, il
conferimento di contratti di insegnamento, l'assegnazione  dei  posti
di  ricercatore  di  ruolo,  l'assunzione  di lettori di madre lingua
straniera con contratto di diritto privato;
    e)  nomina,  su  conforme  proposta  del  consiglio  direttivo: i
professori di ruolo da chiamare alle cattedre vacanti; i  ricercatori
di ruolo;
    f) nomina il direttore amministrativo;
    g)  delibera  sulle  assunzioni ed assegnazioni del personale non
docente;
    h)  delibera  il  regolamento  per  il  funzionamento dei servizi
amministrativi e contabili dell'Istituto;
    i)  delibera  su  tutti  i  provvedimenti  che comportino entrate
oppure spese a carico del bilancio;
    l)  adotta  ogni  provvedimento  organizzativo e disciplinare nei
confronti del personale non docente;
    m)  puo'  delegare il presidente all'adozione di provvedimenti di
competenza del consiglio stesso per determinate materie.
  Il  consiglio  di  amministrazione  e' convocato dal presidente. Le
adunanze sono validamente costituite  con  l'intervento  della  meta'
piu'  uno degli aventi diritto al voto; le deliberazioni sono assunte
a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di  parita'  prevale  il
voto del presidente.