Art. 6. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni ad esso demandate dalle norme vigenti, oltre a quelle previste dal presente statuto. In particolare il consiglio di amministrazione: a) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Istituto; b) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo dell'Istituto; c) nomina il direttore scegliendo tra professori universitari ordinari e straordinari; d) delibera, su proposta del consiglio direttivo, gli insegnamenti complementari da attivare in ciascun anno accademico, gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti, il conferimento di contratti di insegnamento, l'assegnazione dei posti di ricercatore di ruolo, l'assunzione di lettori di madre lingua straniera con contratto di diritto privato; e) nomina, su conforme proposta del consiglio direttivo: i professori di ruolo da chiamare alle cattedre vacanti; i ricercatori di ruolo; f) nomina il direttore amministrativo; g) delibera sulle assunzioni ed assegnazioni del personale non docente; h) delibera il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Istituto; i) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio; l) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale non docente; m) puo' delegare il presidente all'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio stesso per determinate materie. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente. Le adunanze sono validamente costituite con l'intervento della meta' piu' uno degli aventi diritto al voto; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del presidente.