Art. 7. Il presidente del consiglio di amministrazione: a) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso; b) ha la legale rappresentanza dell'Istituto; c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del direttore in materia scientifica e didattica; d) puo' adottare deliberazioni di urgenza riferendone al consiglio, per la ratifica, nella prima successiva adunanza; e) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione.