(all. 7 - art. 1)
                               Art. 7.
  Il presidente del consiglio di amministrazione:
    a) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso;
    b) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;
    c)   cura   l'esecuzione   dei  provvedimenti  del  consiglio  di
amministrazione,  salva  la  competenza  del  direttore  in   materia
scientifica e didattica;
    d)   puo'   adottare  deliberazioni  di  urgenza  riferendone  al
consiglio, per la ratifica, nella prima successiva adunanza;
    e) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal presente
statuto e dai regolamenti di esecuzione.