Art. 8. Il direttore dell'Istituto e' nominato dal consiglio di amministrazione tra professori universitari ordinari o straordinari. Il direttore dura in carica un triennio e puo' essere confermato. Il direttore: a) esercita l'alta vigilanza sull'attivita' didattica e scientifica svolta nell'Istituto e sull'attivita' del personale docente; b) riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica svolta e programmata nell'Istituto; c) convoca e presiede il consiglio direttivo; d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica; e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica; f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti; g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto. In caso di assenza o di impedimento il direttore puo' delegare uno dei membri del consiglio direttivo dell'Istituto a sostituirlo. Il direttore puo' altresi' conferire ad un professore dell'Istituto il compito di seguire particolari aspetti dell'andamento dell'Istituto, rientranti nelle sue competenze. Al direttore viene riconosciuta un'indennita' di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, determinata dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disposizioni vigenti.