(all. 8 - art. 1)
                               Art. 8.
  Il   direttore   dell'Istituto   e'   nominato   dal  consiglio  di
amministrazione tra professori universitari ordinari o  straordinari.
  Il direttore dura in carica un triennio e puo' essere confermato.
  Il direttore:
    a)   esercita   l'alta   vigilanza   sull'attivita'  didattica  e
scientifica  svolta  nell'Istituto  e  sull'attivita'  del  personale
docente;
    b)   riferisce   annualmente   al  consiglio  di  amministrazione
sull'attivita'  scientifica  e   didattica   svolta   e   programmata
nell'Istituto;
    c) convoca e presiede il consiglio direttivo;
    d)  cura  l'osservanza  di  tutte le norme concernenti la materia
scientifica e didattica;
    e)  provvede  all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione in materia scientifica e didattica;
    f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;
    g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi
sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi
previsti dal presente statuto.
  In  caso di assenza o di impedimento il direttore puo' delegare uno
dei membri del consiglio direttivo dell'Istituto  a  sostituirlo.  Il
direttore  puo'  altresi' conferire ad un professore dell'Istituto il
compito di seguire particolari aspetti dell'andamento  dell'Istituto,
rientranti nelle sue competenze.
  Al   direttore  viene  riconosciuta  un'indennita'  di  carica  non
computabile ai fini del trattamento di  quiescenza,  determinata  dal
consiglio   di   amministrazione,  tenuto  conto  delle  disposizioni
vigenti.