Art. 2. Le operazioni di cui al punto a) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il blocco operatorio della chirurgia d'urgenza dell'ospedale "San Michele". Le operazioni di cui al punto b) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il blocco operatorio della divisione di chirurgia generale dell'ospedale "San Michele".