Art. 2.
  Le  operazioni  di cui al punto a) dell'art. 1 del presente decreto
debbono essere eseguite presso il blocco operatorio  della  chirurgia
d'urgenza  dell'ospedale "San Michele". Le operazioni di cui al punto
b) dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite presso il
blocco operatorio della divisione di chirurgia generale dell'ospedale
"San Michele".