AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )) Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 maggio 1989, n. 163, e 13 luglio 1989, n. 252". I decreti-legge n. 163/1989 e n. 252/1989, di contenuto pressoche' analogo, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale serie generale - n. 158 dell'8 luglio 1989 e n. 215 del 14 settembre 1989). Art. 1. Avanzamento Esercito 1. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 24 ed al comma 1 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (a), sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1990. 2. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224 (a), sono prorogate fino al 31 dicembre 1990 con le seguenti modificazioni: a) le aliquote di valutazione e il numero di promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nella tabella A, allegata al presente decreto. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nell'anno 1989 non potra' superare un terzo delle promozioni previste dalla citata legge n. 224 del 1986 (a) , per il triennio 1986-1988; b) i maggiori del Corpo veterinario aventi anzianita' di grado 1985 e 1986 sono promossi, se idonei, al compimento dell'undicesimo anno dalla promozione al grado di capitano, esclusi eventuali periodi di interruzione del servizio; c) i tenenti del Corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti) sono promossi, se idonei, con anzianita' corrispondente alla data di compimento di tre anni di permanenza nel grado.
(a) Il comma 1 dell'art. 24 ed il comma 1 dell'art. 37 della legge n. 224/1986 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione ed il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) hanno prorogato sino al 31 dicembre 1988 il termine di validita' dei quadri del ruolo del Corpo tecnico e del ruolo normale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio di cui alletabelle allegate alla legge n. 574/1980. Le disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 37 della predetta legge n. 224/1986 dettano norme piu' favorevoli per l'avanzamento degli ufficiali da sottotenente a tenente colonnello dei ruoli un servizio permanente effettivo dell'Esercito, relativamente agli anni 1986, 1987 e 1988.