AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
 
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... ))
 
   Il  comma  2  dell'art.  1 della legge di conversione del presente
decreto prevede che: "Restano validi  gli  atti  ed  i  provvedimenti
adottati  e  sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti ed i rapporti
giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 maggio 1989, n. 163, e
13  luglio  1989, n. 252". I decreti-legge n. 163/1989 e n. 252/1989,
di contenuto pressoche' analogo, non sono stati convertiti  in  legge
per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente,  nella  Gazzetta  Ufficiale  serie
generale - n. 158 dell'8 luglio 1989 e n. 215 del 14 settembre 1989).
 
                               Art. 1.
                         Avanzamento Esercito
 
  1.  I  termini  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 24 ed al comma 1
dell'articolo 37 della  legge  19  maggio  1986,  n.  224  (a),  sono
ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1990.
  2.  Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della
legge 19 maggio 1986, n. 224 (a), sono prorogate fino al 31  dicembre
1990 con le seguenti modificazioni:
    a)  le aliquote di valutazione e il numero di promozioni al grado
superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli  del  servizio  permanente
effettivo  dell'Esercito  sono  indicati nella tabella A, allegata al
presente decreto. Il totale delle promozioni da conferire a  tutti  i
ruoli  nell'anno  1989  non potra' superare un terzo delle promozioni
previste dalla citata legge n. 224 del 1986 (a)  ,  per  il  triennio
1986-1988;
    b)  i  maggiori  del Corpo veterinario aventi anzianita' di grado
1985 e 1986 sono promossi, se idonei, al  compimento  dell'undicesimo
anno dalla promozione al grado di capitano, esclusi eventuali periodi
di interruzione del servizio;
    c)  i  tenenti del Corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti)
sono promossi, se idonei, con anzianita' corrispondente alla data  di
compimento di tre anni di permanenza nel grado.
 
             (a)  Il  comma 1 dell'art. 24 ed il comma 1 dell'art. 37
          della legge n. 224/1986  (Modifiche  ed  integrazioni  alla
          legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione
          ed il  riordinamento  dei  ruoli  normali,  speciali  e  di
          complemento  degli  ufficiali dell'Esercito, della Marina e
          dell'Aeronautica) hanno prorogato sino al 31 dicembre  1988
          il  termine  di  validita'  dei  quadri del ruolo del Corpo
          tecnico e del ruolo normale unico delle Armi  di  fanteria,
          cavalleria, artiglieria e genio di cui alletabelle allegate
          alla legge n. 574/1980. Le disposizioni contenute nei commi
          2,  3  e  4  dell'art.  37 della predetta legge n. 224/1986
          dettano  norme  piu'  favorevoli  per  l'avanzamento  degli
          ufficiali da sottotenente a tenente colonnello dei ruoli un
          servizio permanente effettivo dell'Esercito,  relativamente
          agli anni 1986, 1987 e 1988.