IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed in particolare l'art. 6, primo comma, lettera a), che riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero; Vista la legge 23 ottobre 1985, n. 595, ed in particolare l'art. 3, comma quinto, il quale stabilisce che con decreto del Ministro della sanita' sono previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarita' del caso clinico e sono, altresi', stabiliti i limiti e le modalita' per il concorso nella spesa relativa da porre a carico dei bilanci delle unita' sanitarie locali; Ritenuto di dare attuazione alla predetta disposizione; Visto il parere del Consiglio superiore di sanita'; Sentito il Consiglio sanitario nazionale; Decreta: Art. 1. Soggetti aventi diritto e forma dell'assistenza 1. Le prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all'estero, disciplinate dal presente decreto, sono assicurate ai cittadini italiani residenti in Italia e iscritti negli elenchi delle unita' sanitarie locali. 2. Le prestazioni sono erogate in forma indiretta mediante il parziale rimborso della spesa sostenuta nei limiti fissati dai successivi articoli.