L'accordo tessile tra la CEE e la Repubblica popolare cinese, concluso a Bruxelles in data 19 dicembre 1988, prevede delle facilitazioni di approvvigionamento per le industrie tessili produttrici e trasformatrici comunitarie. L'art. 3 dell'accordo stabilisce che la Repubblica popolare cinese si impegna a riservare alle predette industrie il 50% dei limiti quantitativi fissati annualmente per le categorie 2, 3 e 37 per un periodo di centoquindici giorni l'anno a partire dal 1 gennaio di ciascuno dei quattro anni di validita' dell'accordo. Nel protocollo aggiuntivo all'accordo in parola e' prevista, inoltre, una preferenza alle industrie comunitarie in termini assoluti per le seguenti categorie di prodotti tessili 5, 6, 7, 8 e 21 nell'ambito di ciascuna quota annuale per centottanta giorni l'anno a partire dal 1 gennaio di ciascuno dei quattro anni di validita' dell'accordo. L'ammontare riservato alle industrie comunitarie per ognuna delle singole categorie menzionate e' pari alla quantita', distinta per anno, indicata a fianco di ciascuna di esse nell'allegato alla presente circolare. Trascorso il termine indicato, rispettivamente di centoquindici e centottanta giorni, la quantita' di riserva non utilizzata sara' resa disponibile da parte delle autorita' cinesi per tutti gli operatori indistintamente. L'art. 11 dell'accordo prevede, inoltre, che la Cina si impegna a prendere in favorevole considerazione le richieste delle industrie tessili comunitarie produttrici e trasformatrici per quanto concerne la fornitura di materie prime tessili (seta greggia - cascami di seta - peli di animali: angora e cachemire). Ai soli fini di facilitare l'applicazione di tali disposizioni la CEE sottoporra' alle competenti autorita' cinesi, prima della fine di ogni anno, una lista delle imprese interessate a beneficiare della riserva dei predetti quantitativi relativi alle categorie indicate ovvero alla fornitura delle materie prime tessili sopracitate. Onde poter provvedere alla tempestiva segnalazione, nel senso sopraindicato, le ditte interessate, che si trovino nella condizione di aziende trasformatrici e produttrici nel settore tessile, dovranno far pervenire per il 1990 entro e non oltre il 15 dicembre 1989 e per gli anni successivi entro il 31 ottobre una domanda in carta intestata (dalla quale risulti l'indirizzo completo ed eventuali numeri di telex e fax) per l'inserimento negli elenchi che verranno poi trasmessi - tramite la CEE - alle competenti autorita' cinesi specificando, ove possibile, il quantitativo di prodotti, che per ciascuna categoria, le ditte sono interessate ad importare. Al riguardo fara' fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della stessa al Ministero. La domanda dovra' essere indirizzata al Ministero del commercio con l'estero - D.G. import esport - Div. III - Viale America n. 342 - 00144 Roma-EUR e corredata da un certificato in originale della camera di commercio, industria ed artigianato presso la quale l'impresa richiedente e' iscritta, da cui risulti che la stessa opera nel settore tessile come impresa produttrice-trasformatrice. Le imprese che saranno incluse nella lista dovranno poi mettersi in contatto diretto con gli organismi cinesi competenti, entro il 15 febbraio di ciascun anno. Con la presente circolare vengono abrogate le circolari di questo Ministero n. 33/79 del 3 ottobre 1979 e n. 28/84 del 26 settembre 1984. Il Ministro: RUGGIERO