L'accordo  tessile  tra  la  CEE  e  la Repubblica popolare cinese,
concluso  a  Bruxelles  in  data  19  dicembre  1988,  prevede  delle
facilitazioni   di   approvvigionamento   per  le  industrie  tessili
produttrici e trasformatrici comunitarie.
  L'art.  3 dell'accordo stabilisce che la Repubblica popolare cinese
si impegna a riservare alle predette  industrie  il  50%  dei  limiti
quantitativi  fissati  annualmente  per le categorie 2, 3 e 37 per un
periodo di centoquindici giorni l'anno a partire dal  1›  gennaio  di
ciascuno dei quattro anni di validita' dell'accordo.
  Nel  protocollo  aggiuntivo  all'accordo  in  parola  e'  prevista,
inoltre,  una  preferenza  alle  industrie  comunitarie  in   termini
assoluti  per  le seguenti categorie di prodotti tessili 5, 6, 7, 8 e
21 nell'ambito di  ciascuna  quota  annuale  per  centottanta  giorni
l'anno  a  partire  dal  1›  gennaio  di ciascuno dei quattro anni di
validita' dell'accordo.
  L'ammontare  riservato  alle industrie comunitarie per ognuna delle
singole categorie menzionate e' pari  alla  quantita',  distinta  per
anno,  indicata  a  fianco  di  ciascuna  di  esse nell'allegato alla
presente circolare.
  Trascorso  il  termine indicato, rispettivamente di centoquindici e
centottanta giorni, la quantita' di riserva non utilizzata sara' resa
disponibile  da  parte delle autorita' cinesi per tutti gli operatori
indistintamente.
  L'art.  11  dell'accordo prevede, inoltre, che la Cina si impegna a
prendere in favorevole considerazione le  richieste  delle  industrie
tessili  comunitarie produttrici e trasformatrici per quanto concerne
la fornitura di materie prime tessili (seta greggia - cascami di seta
- peli di animali: angora e cachemire).
  Ai  soli  fini di facilitare l'applicazione di tali disposizioni la
CEE sottoporra' alle competenti autorita' cinesi, prima della fine di
ogni  anno,  una  lista delle imprese interessate a beneficiare della
riserva dei predetti quantitativi relativi  alle  categorie  indicate
ovvero alla fornitura delle materie prime tessili sopracitate.
  Onde  poter  provvedere  alla  tempestiva  segnalazione,  nel senso
sopraindicato, le ditte interessate, che si trovino nella  condizione
di aziende trasformatrici e produttrici nel settore tessile, dovranno
far pervenire per il 1990 entro e non oltre il 15 dicembre 1989 e per
gli  anni  successivi  entro  il  31  ottobre  una  domanda  in carta
intestata (dalla quale  risulti  l'indirizzo  completo  ed  eventuali
numeri  di  telex e fax) per l'inserimento negli elenchi che verranno
poi trasmessi - tramite la CEE -  alle  competenti  autorita'  cinesi
specificando,  ove  possibile,  il  quantitativo di prodotti, che per
ciascuna categoria,  le  ditte  sono  interessate  ad  importare.  Al
riguardo  fara'  fede  la  data  risultante  dal  timbro a calendario
apposto all'atto dell'arrivo della stessa al  Ministero.  La  domanda
dovra'  essere  indirizzata al Ministero del commercio con l'estero -
D.G. import esport - Div. III - Viale America n. 342 - 00144 Roma-EUR
e corredata da un certificato in originale della camera di commercio,
industria ed artigianato presso la  quale  l'impresa  richiedente  e'
iscritta, da cui risulti che la stessa opera nel settore tessile come
impresa produttrice-trasformatrice. Le imprese  che  saranno  incluse
nella  lista  dovranno  poi  mettersi  in  contatto  diretto  con gli
organismi cinesi competenti, entro il 15 febbraio di ciascun anno.
  Con  la  presente circolare vengono abrogate le circolari di questo
Ministero n. 33/79 del 3 ottobre 1979 e n.  28/84  del  26  settembre
1984.
                                                Il Ministro: RUGGIERO