IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista   la  propria  ordinanza  n.  1722/FPC  del  24  marzo  1989,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989;
  Considerato  che  il  Ministro  per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno autorizza il versamento di lire 420.600 milioni al  fondo
della  protezione  civile  per  la  realizzazione  delle opere di cui
all'ordinanza n. 1722/FPC citata e che tale somma  fu  ripartita  nel
limite di 60 miliardi per l'anno 1989, 230 miliardi per l'anno 1990 e
130.600 milioni per l'anno 1991;
  Vista  la nota n. 17164 dell'8 novembre 1989 della presidenza della
giunta della regione Basilicata, con la quale nel comunicare lo stato
dei  lavori in atto in esecuzione dell'ordinanza n. 1722/FPC richiede
un incremento di 60 miliardi  sulle  competenze  dell'anno  1989  per
opere gia' eseguite;
  Visto  il  telex  n.  17415  dell'11 novembre 1989, con il quale il
presidente della regione Basilicata  richiede  che  i  fondi  vengano
assegnati direttamente agli enti attuatori dell'intervento;
  Vista la nota n. 01/8563/Gab del 25 settembre 1989 della presidenza
della regione Puglia, con  la  quale  si  richiede,  similmente  alla
regione  Basilicata,  che i fondi vengano assegnati direttamente agli
enti attuatori;
  Vista la nota n. 01/10050/Gab del 22 novembre 1989, con la quale la
regione Puglia nel  comunicare  lo  stato  dei  lavori  in  atto,  in
esecuzione  dell'ordinanza  n. 1722/FPC, richiede un incremento di 25
miliardi sulle competenze dell'anno 1989 per opere gia' eseguite;
  Considerato  che gli enti attuatori dell'ordinanza n. 1722/FPC sono
stati individuati nel Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto,  nel
Consorzio  di  bonifica  apulo  lucano, nel comune di Tito, nell'Ente
regionale  gestione  acque  lucane,  nell'Ente  autonomo   acquedotto
pugliese,  nel  Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri e nel Consorzio
di bonifica Stornara e Tara e  che  tali  enti  possiedono  capacita'
tecniche e amministrative in grado di eseguire le opere;
  Considerato  che per l'erogazione dei fondi alle due regioni devono
essere  disposti  modi  e  termini  per  assicurare   il   tempestivo
finanziamento delle opere, secondo le rispettive competenze;
  Avvalendosi  dei  poteri  conferitigli e in deroga a ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  L'importo  globale  di  lire  420.600  milioni per la realizzazione
delle opere di cui all'ordinanza numero 1722/FPC, che e' imputato per
lire  113.000 milioni sui fondi per i programmi regionali di sviluppo
della regione Basilicata e per lire 307.600 milioni sui fondi  per  i
programmi  regionali  di  sviluppo  della  regione Puglia di cui alla
legge 1› marzo 1986, n.  64,  e'  ripartito  quanto  a  lire  145.000
milioni  per  l'anno  1989, 145.000 milioni per l'anno 1990 e 130.600
milioni per l'anno 1991.
  E'   abrogato  il  comma  secondo  dell'art.  9  dell'ordinanza  n.
1722/FPC.