IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 1722/FPC del 24 marzo 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989; Considerato che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno autorizza il versamento di lire 420.600 milioni al fondo della protezione civile per la realizzazione delle opere di cui all'ordinanza n. 1722/FPC citata e che tale somma fu ripartita nel limite di 60 miliardi per l'anno 1989, 230 miliardi per l'anno 1990 e 130.600 milioni per l'anno 1991; Vista la nota n. 17164 dell'8 novembre 1989 della presidenza della giunta della regione Basilicata, con la quale nel comunicare lo stato dei lavori in atto in esecuzione dell'ordinanza n. 1722/FPC richiede un incremento di 60 miliardi sulle competenze dell'anno 1989 per opere gia' eseguite; Visto il telex n. 17415 dell'11 novembre 1989, con il quale il presidente della regione Basilicata richiede che i fondi vengano assegnati direttamente agli enti attuatori dell'intervento; Vista la nota n. 01/8563/Gab del 25 settembre 1989 della presidenza della regione Puglia, con la quale si richiede, similmente alla regione Basilicata, che i fondi vengano assegnati direttamente agli enti attuatori; Vista la nota n. 01/10050/Gab del 22 novembre 1989, con la quale la regione Puglia nel comunicare lo stato dei lavori in atto, in esecuzione dell'ordinanza n. 1722/FPC, richiede un incremento di 25 miliardi sulle competenze dell'anno 1989 per opere gia' eseguite; Considerato che gli enti attuatori dell'ordinanza n. 1722/FPC sono stati individuati nel Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto, nel Consorzio di bonifica apulo lucano, nel comune di Tito, nell'Ente regionale gestione acque lucane, nell'Ente autonomo acquedotto pugliese, nel Consorzio di bonifica Alta Val d'Agri e nel Consorzio di bonifica Stornara e Tara e che tali enti possiedono capacita' tecniche e amministrative in grado di eseguire le opere; Considerato che per l'erogazione dei fondi alle due regioni devono essere disposti modi e termini per assicurare il tempestivo finanziamento delle opere, secondo le rispettive competenze; Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga a ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. L'importo globale di lire 420.600 milioni per la realizzazione delle opere di cui all'ordinanza numero 1722/FPC, che e' imputato per lire 113.000 milioni sui fondi per i programmi regionali di sviluppo della regione Basilicata e per lire 307.600 milioni sui fondi per i programmi regionali di sviluppo della regione Puglia di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, e' ripartito quanto a lire 145.000 milioni per l'anno 1989, 145.000 milioni per l'anno 1990 e 130.600 milioni per l'anno 1991. E' abrogato il comma secondo dell'art. 9 dell'ordinanza n. 1722/FPC.