Art. 2. L'erogazione delle somme avverra' direttamente agli enti attuatori indicati nelle premesse, che dovranno inviare gli stati di avanzamento dei lavori ed i relativi certificati di pagamento recanti l'asseveramento dell'alta vigilanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 1722/FPC. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 29 novembre 1989 Il Ministro: LATTANZIO