Art. 2.
  L'erogazione  delle somme avverra' direttamente agli enti attuatori
indicati  nelle  premesse,  che  dovranno  inviare   gli   stati   di
avanzamento dei lavori ed i relativi certificati di pagamento recanti
l'asseveramento dell'alta vigilanza,  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 1722/FPC.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 29 novembre 1989
                                               Il Ministro: LATTANZIO