Art. 2. 1. Il Sottosegretario di Stato per le partecipazioni statali on. dott. Sebastiano Montali e' delegato a trattare, su indicazione del Ministro e d'intesa con il medesimo, i problemi che comunque attengono agli enti di gestione vigilati dal Dicastero ed alle imprese che ad essi fanno capo. 2. Il Sottosegretario di Stato on. Sebastiano Montali e' delegato, in particolare, a: a) intervenire nelle commissioni e comitati permanenti interministeriali, compreso il Comitato interministeriale prezzi (CIP), nel caso di impedimento di Ministro e sempre che non sia inderogabilmente richiesta la presenza del Ministro stesso; b) trattare i problemi, di volta in volta delegati dal Ministro, connessi con l'attivita' delle Comunita' europee - per quanto di interesse del sistema delle partecipazioni statali - ed intervenire, nel caso di impedimento del Ministro, alle riunioni degli organi comunitari; c) trattare i problemi attinenti al settore dei trasporti marittimi e a rappresentare l'amministrazione in Parlamento e presso gli organi interministeriali in riferimento a temi attinenti detto settore, nonche' firmare provvedimenti concernenti l'attivita' delle societa' di navigazione facenti capo alla Finmare e relativi all'espletamento di servizi marittimi comportanti contributi e sovvenzioni a carico dello Stato; d) trattare i problemi relativi ai rinnovi dei contratti collettivi di lavoro nei settori di interesse del sistema delle Partecipazioni statali; e) presiedere il consiglio di amministrazione del Ministero; f) trattare le questioni concernenti il personale del Ministero - anche attraverso contatti con le organizzazioni sindacali interessate ed esercitando le competenze spettanti al Ministro ai sensi dell'art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e normativa di applicazione e del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 - e firmare provvedimenti riguardanti il personale medesimo non riservati alla competenza dei dirigenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, fatta eccezione dei provvedimenti riguardanti i dirigenti generali nonche' quelli indicati dall'art. 1, comma 2, punto 6, del presente decreto; g) sottoscrivere i contratti ad asta pubblica, licitazione ed a trattativa privata e quelli concernenti i servizi da farsi in economia non rientranti nella competenza dei dirigenti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; h) formulare proposte in ordine alla risoluzione dei problemi attinenti al funzionamento degli uffici del Ministero, ai rapporti del Ministero con gli altri organi dell'amministrazione e quanto altro, di volta in volta, possa essere ritenuto opportuno per il miglior adempimento dei compiti istituzionali del Ministero; i) autorizzare le missioni nel territorio nazionale del personale addetto alla propria segreteria particolare; l) trattare gli affari ed adottare ogni altro atto che il Ministro ritenga, di volta in volta, di deferire alla sua competenza; m) assumere impegni di spesa sul cap. 1082 dello stato di previsione del Ministero delle partecipazioni statali, per provvedere alle esigenze inerenti alla carica rivestita, nel limite di L. 1.000.000 per l'anno finanziario 1989, e nel limite di L. 2.500.000 per ogni anno finanziario successivo.