Art. 2.
  1.  Il  Sottosegretario  di Stato per le partecipazioni statali on.
dott. Sebastiano Montali e' delegato a trattare, su  indicazione  del
Ministro  e  d'intesa  con  il  medesimo,  i  problemi  che  comunque
attengono agli enti  di  gestione  vigilati  dal  Dicastero  ed  alle
imprese che ad essi fanno capo.
  2.  Il Sottosegretario di Stato on. Sebastiano Montali e' delegato,
in particolare, a:
    a)   intervenire   nelle   commissioni   e   comitati  permanenti
interministeriali,  compreso  il  Comitato  interministeriale  prezzi
(CIP),  nel  caso  di  impedimento  di  Ministro e sempre che non sia
inderogabilmente richiesta la presenza del Ministro stesso;
    b)  trattare i problemi, di volta in volta delegati dal Ministro,
connessi con l'attivita' delle Comunita'  europee  -  per  quanto  di
interesse  del sistema delle partecipazioni statali - ed intervenire,
nel caso di impedimento del  Ministro,  alle  riunioni  degli  organi
comunitari;
    c)  trattare  i  problemi  attinenti  al  settore  dei  trasporti
marittimi e a rappresentare l'amministrazione in Parlamento e  presso
gli  organi  interministeriali  in riferimento a temi attinenti detto
settore, nonche' firmare provvedimenti concernenti l'attivita'  delle
societa'   di  navigazione  facenti  capo  alla  Finmare  e  relativi
all'espletamento  di  servizi  marittimi  comportanti  contributi   e
sovvenzioni a carico dello Stato;
    d)   trattare  i  problemi  relativi  ai  rinnovi  dei  contratti
collettivi di lavoro nei  settori  di  interesse  del  sistema  delle
Partecipazioni statali;
    e) presiedere il consiglio di amministrazione del Ministero;
    f) trattare le questioni concernenti il personale del Ministero -
anche attraverso contatti con le organizzazioni sindacali interessate
ed esercitando le competenze spettanti al Ministro ai sensi dell'art.
14 della legge 29 marzo 1983, n. 93, e normativa  di  applicazione  e
del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266 - e
firmare provvedimenti riguardanti il personale medesimo non riservati
alla  competenza  dei  dirigenti  a  norma del decreto del Presidente
della  Repubblica  30  giugno  1972,  n.  748,  fatta  eccezione  dei
provvedimenti   riguardanti   i  dirigenti  generali  nonche'  quelli
indicati dall'art. 1, comma 2, punto 6, del presente decreto;
    g)  sottoscrivere  i contratti ad asta pubblica, licitazione ed a
trattativa privata  e  quelli  concernenti  i  servizi  da  farsi  in
economia  non  rientranti  nella competenza dei dirigenti a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
    h)  formulare  proposte  in  ordine alla risoluzione dei problemi
attinenti al funzionamento degli uffici del  Ministero,  ai  rapporti
del  Ministero  con  gli  altri  organi dell'amministrazione e quanto
altro, di volta in volta, possa  essere  ritenuto  opportuno  per  il
miglior adempimento dei compiti istituzionali del Ministero;
    i) autorizzare le missioni nel territorio nazionale del personale
addetto alla propria segreteria particolare;
    l)  trattare  gli  affari  ed  adottare  ogni  altro  atto che il
Ministro ritenga, di volta in volta, di deferire alla sua competenza;
    m)  assumere  impegni  di  spesa  sul  cap.  1082  dello stato di
previsione del Ministero delle partecipazioni statali, per provvedere
alle  esigenze  inerenti  alla  carica  rivestita,  nel  limite di L.
1.000.000 per l'anno finanziario 1989, e nel limite di  L.  2.500.000
per ogni anno finanziario successivo.