Art. 3.
  La delega al Sottosegretario di Stato e' estesa, in caso di assenza
o di impedimento del Ministro,  anche  agli  atti  non  espressamente
indicati   nell'articolo  precedente,  quando  i  medesimi  rivestano
carattere di assoluta necessita' ed urgenza e  non  siano  per  legge
riservati  alla  competenza esclusiva del Ministro ovvero siano stati
da quest'ultimo a se' riservati o avocati.