Art. 3. La delega al Sottosegretario di Stato e' estesa, in caso di assenza o di impedimento del Ministro, anche agli atti non espressamente indicati nell'articolo precedente, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta necessita' ed urgenza e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva del Ministro ovvero siano stati da quest'ultimo a se' riservati o avocati.