Art. 2.
  Il Sottosegretario di Stato per la Marina mercantile on. Demitry e'
delegato alla trattazione degli affari relativi ai seguenti  servizi,
nonche'  alla  firma  dei  relativi  atti  che  non siano delegati ai
dirigenti ai sensi dell'art. 14  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748:
   1)  della  Direzione  generale  della  navigazione  e del traffico
marittimo, fatta eccezione per i provvedimenti di cui  alla  legge  5
dicembre 1986, n. 856, per gli atti riguardanti la determinazione e i
criteri direttivi  in  materia  di  politica  della  navigazione,  la
stipula   di   accordi   internazionali  in  materia  di  navigazione
marittima,   nonche'   i   provvedimenti   relativi   alla   stipula,
approvazione   revisione  delle  convenzioni  concernenti  i  servizi
marittimi  sovvenzionati  di  preminente  interesse  nazionale  ed  i
servizi  marittimi  sovvenzionati  postali e commerciali di carattere
locale e per  quelli  riguardanti  l'applicazione  delle  convenzioni
stesse ed eventuali deroghe;
   2) della Direzione generale della pesca marittima, limitatamente a
quelli relativi alla disciplina della pesca marittima;
   3)  della  Direzione  generale del naviglio, fatta eccezione per i
contributi a favore dell'industria  cantieristica  e  dell'armamento,
per  le  autorizzazioni alla dismissione di bandiera, per i pareri al
Ministro del commercio con l'estero sull'acquisto di navi  all'estero
e  per  le  questioni  riguardanti  le inchieste formali sui sinistri
marittimi;
   4) dell'ispettorato centrale per la difesa del mare, limitatamente
alle dichiarazioni di tipo approvato.