Art. 2. Il Sottosegretario di Stato per la Marina mercantile on. Demitry e' delegato alla trattazione degli affari relativi ai seguenti servizi, nonche' alla firma dei relativi atti che non siano delegati ai dirigenti ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748: 1) della Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo, fatta eccezione per i provvedimenti di cui alla legge 5 dicembre 1986, n. 856, per gli atti riguardanti la determinazione e i criteri direttivi in materia di politica della navigazione, la stipula di accordi internazionali in materia di navigazione marittima, nonche' i provvedimenti relativi alla stipula, approvazione revisione delle convenzioni concernenti i servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale ed i servizi marittimi sovvenzionati postali e commerciali di carattere locale e per quelli riguardanti l'applicazione delle convenzioni stesse ed eventuali deroghe; 2) della Direzione generale della pesca marittima, limitatamente a quelli relativi alla disciplina della pesca marittima; 3) della Direzione generale del naviglio, fatta eccezione per i contributi a favore dell'industria cantieristica e dell'armamento, per le autorizzazioni alla dismissione di bandiera, per i pareri al Ministro del commercio con l'estero sull'acquisto di navi all'estero e per le questioni riguardanti le inchieste formali sui sinistri marittimi; 4) dell'ispettorato centrale per la difesa del mare, limitatamente alle dichiarazioni di tipo approvato.