Art. 2.
  Il  pagamento  delle  somme dovute per le quote di pensione poste a
carico dello Stato, ai sensi del precedente art. 1, e' effettuato  in
valore  capitale  determinato  moltiplicando  la  quota  di  pensione
corrispondente al trattamento annuo lordo conferito, per il  relativo
coefficiente  di  cui alle tabelle unite del decreto del Ministro del
tesoro 12 gennaio 1972.
  Il  pagamento  suddetto puo' essere effettuato in ventiquattro rate
semestrali  posticipate   costanti   determinate   moltiplicando   il
risultato  di  cui  al  comma precedente per il coefficiente fisso di
0,5724 di cui all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale.
  La  rateazione decorre dal semestre successivo a quello in cui cade
la data di cessazione dal servizio dei soggetti interessati.