Art. 2. Il pagamento delle somme dovute per le quote di pensione poste a carico dello Stato, ai sensi del precedente art. 1, e' effettuato in valore capitale determinato moltiplicando la quota di pensione corrispondente al trattamento annuo lordo conferito, per il relativo coefficiente di cui alle tabelle unite del decreto del Ministro del tesoro 12 gennaio 1972. Il pagamento suddetto puo' essere effettuato in ventiquattro rate semestrali posticipate costanti determinate moltiplicando il risultato di cui al comma precedente per il coefficiente fisso di 0,5724 di cui all'art. 3 dello stesso decreto ministeriale. La rateazione decorre dal semestre successivo a quello in cui cade la data di cessazione dal servizio dei soggetti interessati.