Art. 3.
  Il  versamento  delle  semestralita' di cui al precedente art. 2 e'
effettuato a partire dalla data del 1› luglio 1989.
  Per  ogni  partita  il  primo versamento comprendera' tutte le rate
maturate ai sensi dell'ultimo comma del predetto art. 2.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 3 giugno 1989
                                                p. Il Ministro: GITTI
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 novembre 1989
Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 395