Art. 3. Il versamento delle semestralita' di cui al precedente art. 2 e' effettuato a partire dalla data del 1 luglio 1989. Per ogni partita il primo versamento comprendera' tutte le rate maturate ai sensi dell'ultimo comma del predetto art. 2. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 3 giugno 1989 p. Il Ministro: GITTI Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 novembre 1989 Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 395