Art. 10.
  Per  ciascuna iscrizione all'albo dei collettori e' dovuta la tassa
annuale di  concessione  governativa  nella  misura  stabilita  dalla
legge.  I collettori in carica che ritardano od omettono il pagamento
della tassa annuale e della pena  pecuniaria  dovuta  per  infrazioni
alla  legge  sulle  tasse  di  concessione  governativa incorrono nel
ritiro della patente.
  I  collettori  non  in carica che omettono il pagamento della tassa
annuale di  concessione  governativa  incorrono  nella  cancellazione
dall'albo.