Art. 10. Per ciascuna iscrizione all'albo dei collettori e' dovuta la tassa annuale di concessione governativa nella misura stabilita dalla legge. I collettori in carica che ritardano od omettono il pagamento della tassa annuale e della pena pecuniaria dovuta per infrazioni alla legge sulle tasse di concessione governativa incorrono nel ritiro della patente. I collettori non in carica che omettono il pagamento della tassa annuale di concessione governativa incorrono nella cancellazione dall'albo.