Art. 11. I provvedimenti adottati dall'Amministrazione finanziaria a carico dei collettori sono comunicati a mezzo di apposita scheda al Servizio centrale della riscossione il quale provvede a conservare tali segnalazioni in apposito schedario ai sensi dell'art. 3. L'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 97, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 43, si comprova mediante certificato rilasciato dal Servizio centrale della riscossione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 5 dicembre 1989 Il Ministro: FORMICA