Art. 11.
  I  provvedimenti adottati dall'Amministrazione finanziaria a carico
dei collettori sono comunicati a mezzo di apposita scheda al Servizio
centrale  della  riscossione  il  quale  provvede  a  conservare tali
segnalazioni in apposito schedario ai sensi dell'art. 3.
  L'inesistenza  delle  cause  di  esclusione di cui all'articolo 97,
lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica  n.  43,
si  comprova  mediante  certificato  rilasciato dal Servizio centrale
della riscossione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 5 dicembre 1989
                                                 Il Ministro: FORMICA