Art. 2. Per ciascun ambito territoriale debbono essere nominati dal concessionario uno o piu' collettori che hanno l'obbligo di iscriversi nell'albo dei collettori. Tale obbligo permane anche quando interviene cambiamento di gestione non dovuto a provvedimento di decadenza o di revoca, ed il concessionario deve completare ai sensi dell'art. 41, primo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43, entrate iscritte nei ruoli di qualsiasi specie interamente scaduti prima del cambiamento di gestione, avvalendosi ai sensi dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, della procedura coattiva di cui agli articoli 45 e seguenti del citato decreto presidenziale.