Art. 3. L'albo dei collettori e' costituito da un registro per la cui tenuta e' possibile avvalersi di sistemi informatici; in tale albo sono iscritti, con un numero progressivo ed in ordine cronologico, i soggetti che ne hanno diritto. L'iscrizione avviene come collettore in carica o non in carica, a seconda che l'iscritto sia stato abilitato o meno all'esercizio delle funzioni previo rilascio, dell'apposita patente da parte del concessionario del servizio. L'iscrizione come collettore in carica cessa quando cessa il concessionario, nonche' per la scadenza del termine e per revoca della patente disposta dal concessionario. Nel registro di cui al presente articolo sono, altresi', annotate le segnalazioni di cui al successivo art. 11.