Art. 3.
  L'albo  dei  collettori  e'  costituito  da  un registro per la cui
tenuta e' possibile avvalersi di sistemi informatici;  in  tale  albo
sono  iscritti, con un numero progressivo ed in ordine cronologico, i
soggetti che ne hanno diritto.
  L'iscrizione  avviene  come collettore in carica o non in carica, a
seconda che l'iscritto sia stato abilitato o meno all'esercizio delle
funzioni   previo   rilascio,  dell'apposita  patente  da  parte  del
concessionario del servizio.
  L'iscrizione  come  collettore  in  carica  cessa  quando  cessa il
concessionario, nonche' per la scadenza  del  termine  e  per  revoca
della patente disposta dal concessionario.
  Nel  registro  di cui al presente articolo sono, altresi', annotate
le segnalazioni di cui al successivo art. 11.