Art. 4.
  Le  persone  fisiche  sono iscritte nell'albo dei collettori non in
carica, a seguito del riconoscimento della  idoneita'  alle  funzioni
mediante esami, a norma dell'art. 96 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
  Gli esami di idoneita' alle funzioni di collettore sono indetti con
decreto del Ministro delle finanze. Il bando indica  i  documenti  da
richiedere ai candidati che avranno conseguito l'idoneita'.
  Gli  esami  constano  di  due prove scritte da sostenersi in giorni
successivi ed in una prova orale.
  Le  prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno sette
ore di tempo a disposizione, constano:
   1)  di  un  tema sulla riscossione a carattere teorico o pratico o
misto  (principi  fondamentali   della   riscossione,   leggi   sulla
riscossione,  tabella  dei  compensi, norme e istruzioni sul rimborso
delle quote indebite, sulle quote inesigibili,  sugli  altri  servizi
della    riscossione,   sui   versamenti   diretti,   sulle   entrate
patrimoniali, e sui servizi di tesoreria);
   2)  di un tema su uno dei seguenti gruppi di materie di cui quelli
indicati alle lettere a) e b) con riferimento  ai  programmi  vigenti
per gli istituti tecnici commerciali:
     a) nozioni di diritto civile e di diritto commerciale;
     b)  nozioni  di  scienza  delle finanze e sul sistema tributario
italiano con riguardo anche ai tributi locali ed ai contributi vari;
     c)  nozioni  di  procedura  civile con particolare riguardo alla
competenza, alla esecuzione coattiva  ed  ai  procedimenti  speciali;
nozioni di diritto penale limitatamente ai delitti contro la pubblica
amministrazione.
  La prova orale verte sulle materie delle prove scritte.