Art. 4. Le persone fisiche sono iscritte nell'albo dei collettori non in carica, a seguito del riconoscimento della idoneita' alle funzioni mediante esami, a norma dell'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Gli esami di idoneita' alle funzioni di collettore sono indetti con decreto del Ministro delle finanze. Il bando indica i documenti da richiedere ai candidati che avranno conseguito l'idoneita'. Gli esami constano di due prove scritte da sostenersi in giorni successivi ed in una prova orale. Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno sette ore di tempo a disposizione, constano: 1) di un tema sulla riscossione a carattere teorico o pratico o misto (principi fondamentali della riscossione, leggi sulla riscossione, tabella dei compensi, norme e istruzioni sul rimborso delle quote indebite, sulle quote inesigibili, sugli altri servizi della riscossione, sui versamenti diretti, sulle entrate patrimoniali, e sui servizi di tesoreria); 2) di un tema su uno dei seguenti gruppi di materie di cui quelli indicati alle lettere a) e b) con riferimento ai programmi vigenti per gli istituti tecnici commerciali: a) nozioni di diritto civile e di diritto commerciale; b) nozioni di scienza delle finanze e sul sistema tributario italiano con riguardo anche ai tributi locali ed ai contributi vari; c) nozioni di procedura civile con particolare riguardo alla competenza, alla esecuzione coattiva ed ai procedimenti speciali; nozioni di diritto penale limitatamente ai delitti contro la pubblica amministrazione. La prova orale verte sulle materie delle prove scritte.