Art. 7.
  L'iscrizione  all'albo  dei  collettori  non  in carica ha luogo su
domanda presentata  dagli  interessati  al  Servizio  centrale  della
riscossione. Alla domanda deve essere allegata la prova del pagamento
della tassa di concessione governativa prescritta.
  Trattandosi  di  prima iscrizione, la domanda deve essere corredata
dagli atti richiesti dall'art. 6 del presente decreto.