Art. 7. L'iscrizione all'albo dei collettori non in carica ha luogo su domanda presentata dagli interessati al Servizio centrale della riscossione. Alla domanda deve essere allegata la prova del pagamento della tassa di concessione governativa prescritta. Trattandosi di prima iscrizione, la domanda deve essere corredata dagli atti richiesti dall'art. 6 del presente decreto.