Art. 2.
1.  A  richiesta  del costruttore o del suo legale rapppresentante e,
previa dichiarazione che per lo stesso tipo di motociclo non e' stata
inoltrata  analoga  domanda  presso  altro Stato membro della CEE, la
competente  divisione  della  Direzione generale della motorizzazione
civile  del  Ministero dei trasporti redige il certificato di modello
corrispondente  a  quello  indicato  nell'allegato  III  al  presente
decreto,  per  i  tipi  di  motociclo che siano stati sottoposti alle
prove  prescritte  nell'allegato  I al decreto ministeriale 14 giugno
1988, n. 385, come modificato dall'allegato 4 al presente decreto.
2.  Una  copia del certificato di cui sopra, da compilare per ciascun
tipo  di  motociclo,  indipendentemente  dall'esito  delle  prove, va
consegnata  al richiedente e trasmessa a tutti gli Stati membri della
CEE.
3.   Copia   del   processo  verbale  va  rilasciata  al  richiedente
dall'organo tecnico che ha eseguito le prove.