Art. 2. 1. A richiesta del costruttore o del suo legale rapppresentante e, previa dichiarazione che per lo stesso tipo di motociclo non e' stata inoltrata analoga domanda presso altro Stato membro della CEE, la competente divisione della Direzione generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti redige il certificato di modello corrispondente a quello indicato nell'allegato III al presente decreto, per i tipi di motociclo che siano stati sottoposti alle prove prescritte nell'allegato I al decreto ministeriale 14 giugno 1988, n. 385, come modificato dall'allegato 4 al presente decreto. 2. Una copia del certificato di cui sopra, da compilare per ciascun tipo di motociclo, indipendentemente dall'esito delle prove, va consegnata al richiedente e trasmessa a tutti gli Stati membri della CEE. 3. Copia del processo verbale va rilasciata al richiedente dall'organo tecnico che ha eseguito le prove.