Art. 3.
1. A richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante e pre-
via   dichiarazione   che  per  lo  stesso  tipo  di  dispositivo  di
scappamento  (silenziatore)  di  sostituzione  non e' stata inoltrata
analoga  domanda  presso  altro Stato membro della CEE, la competente
divisione  della  Direzione  generale della motorizzazione civile del
Ministero   dei   trasporti   redige   il   certificato   di  modello
corrispondente   a  quello  indicato  nell'allegato  IV  al  presente
decreto, per i tipi di dispositivo di scappamento di sostituzione che
siano  stati  sottoposti  alle  prove  prescritte dall'allegato II al
presente decreto.
2.  Una  copia del certificato di cui sopra, da compilare per ciascun
tipo di dispositivo di scappamento di sostituzione, indipendentemente
dall'esito  delle  prove,  va consegnata al richiedente e trasmessa a
tutti gli Stati membri della CEE.
3.   Copia   del   processo  verbale  va  rilasciata  al  richiedente
dall'organo tecnico che ha eseguito le prove.