Art. 3. 1. A richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante e pre- via dichiarazione che per lo stesso tipo di dispositivo di scappamento (silenziatore) di sostituzione non e' stata inoltrata analoga domanda presso altro Stato membro della CEE, la competente divisione della Direzione generale della motorizzazione civile del Ministero dei trasporti redige il certificato di modello corrispondente a quello indicato nell'allegato IV al presente decreto, per i tipi di dispositivo di scappamento di sostituzione che siano stati sottoposti alle prove prescritte dall'allegato II al presente decreto. 2. Una copia del certificato di cui sopra, da compilare per ciascun tipo di dispositivo di scappamento di sostituzione, indipendentemente dall'esito delle prove, va consegnata al richiedente e trasmessa a tutti gli Stati membri della CEE. 3. Copia del processo verbale va rilasciata al richiedente dall'organo tecnico che ha eseguito le prove.