Art. 5.
1.  A  decorrere  dalla data di pubblicazione del presente decreto, a
domanda   del   costruttore  o  del  suo  legale  rappresentante,  le
prescrizioni  tecniche  armonizzate di cui all'allegato I del decreto
ministeriale  14  giugno  1988,  n. 385, come modificato ed integrato
dall'allegato  A  al presente decreto, di cui all'allegato II possono
essere applicate in luogo delle corrispondenti prescrizioni italiane,
al   fine  del  rilascio  dell'omologazione  nazionale  dei  tipi  di
motociclo o di dispositivo di scappamento di sostituzione.
2.  A  decorrere  dal  1o ottobre 1990 non e' ammesso il rilascio del
certificato  di  cui  agli  allegati III e IV, rispettivamente per un
tipo di motociclo o di dispositivo di scappamento di sostituzione che
non  risponda  alle  prescrizioni  tecniche  contenute  nel  presente
decreto.