Art. 5. 1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, a domanda del costruttore o del suo legale rappresentante, le prescrizioni tecniche armonizzate di cui all'allegato I del decreto ministeriale 14 giugno 1988, n. 385, come modificato ed integrato dall'allegato A al presente decreto, di cui all'allegato II possono essere applicate in luogo delle corrispondenti prescrizioni italiane, al fine del rilascio dell'omologazione nazionale dei tipi di motociclo o di dispositivo di scappamento di sostituzione. 2. A decorrere dal 1o ottobre 1990 non e' ammesso il rilascio del certificato di cui agli allegati III e IV, rispettivamente per un tipo di motociclo o di dispositivo di scappamento di sostituzione che non risponda alle prescrizioni tecniche contenute nel presente decreto.